Particolare modo di acquisto per legge delle servitù apparenti. Il proprietario di un fondo può realizzare sullo stesso opere visibili e permanenti, per la migliore utilizzazione del fondo medesimo.
Se il fondo successivamente viene diviso senza nulla dire in contrario nell’atto di divisione, si costituisce “ex lege” una servitù, attiva a favore di un fondo e passiva a carico dell’altro, corrispondente allo stato di fatto preesistente.