Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, inclusi i fabbricati rurali, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso e riguardano:
sostituzione di infissi interni ed esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o di tipologia dell’infisso;
realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, scale di sicurezza, canne fumarie;
realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino le schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio;
sostituzione di solai interpiano o di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
sostituzione di tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare;
rifacimento di scale e rampe;
realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate.