Diritto reale di godimento su cosa altrui, con il diritto di trarne tutte le utilità che spettano al proprietario, ma con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica, che non può essere mutata. L’usufrutto ha durata temporanea: se costituito a favore di una persona fisica – ove non sia prevista una durata inferiore – non può eccedere la vita dell’usufruttuario, e si estingue comunque con la morte del medesimo; se costituito a favore di una persona giuridica, non può durare più di trent’anni.