Destinazione d’uso prevista per ogni zona o sottozona in cui viene suddiviso il territorio comunale attraverso lo strumento di pianificazione il quale individua, per le singole zone urbanistiche, sia le destinazioni d’uso di carattere generale, sia le destinazione d’uso ammissibili per gli edifici. Tali suddivisioni, per i Piani di tipo tradizionale, sono effettuate secondo i dettami del. D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 in applicazione dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha stabilito la ripartizione in zone territoriali omogenee.
[Suddivisione dei terreni edificabili sulla base delle destinazioni urbanistiche territoriali dettate dal
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 in applicazione dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha stabilito la ripartizione in zone territoriali omogenee.]