Beni che possono essere suddivisi senza nuocere alla loro sostanza ed al loro valore.
Beni divisibili sono quelli che possono essere frazionati in parti omogenee, senza che se ne alteri la destinazione economica. Beni indivisibili sono quelli che non rispondono a tale caratteristica.
La distinzione è rilevante in caso di comproprietà del bene da parte di più soggetti: se il bene è divisibile, la comunione può essere sciolta mediante la formazione di “parti” (dette anche “porzioni” o “assegni”); se il bene non è divisibile, la comunione potrà sciogliersi soltanto o con attribuzione dell’intero al o ai condividenti che ne facciano richiesta congiunta, con addebito dell’eccedenza a beneficio degli esclusi, ovvero mediante vendita del bene all’incanto e successiva ripartizione del ricavato tra i condividenti.