Beni appartenenti allo Stato e che sono per loro natura inalienabili e non acquisibili per usucapione, salvo precise norme di legge.
Comprendono i beni demaniali necessari, che sono pubblici per legge in ragione della loro natura (demanio marittimo, idrico, militare) ed i beni demaniali accidentali (strade, autostrade, aerodromi, acquedotti, ecc.), che sono soggetti al regime demaniale se appartengono allo Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni.
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili, incommerciabili ed inespropriabili. Ai sensi dell’art. 823 c.c., l’amministrazione può tutelare i beni demaniali sia valendosi degli ordinari rimedi giurisdizionali a difesa della proprietà, sia in via di autotutela (v.), ossia in via amministrativa, irrogando sanzioni ed esercitando poteri di polizia demaniale.