Condizioni di Riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali.
I fabbricati o porzioni di fabbricati rurali destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
Il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile viene dichiarato asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiutori iscritti come tali ai fini previdenziali.
l’immobile deve essere utilizzato, quale abitazione da soggetti di cui alla lettera a) sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nella azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiori a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento, ovvero dalle persone addette alla attività di alpeggio in zona di montagna;
il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a mq 10.000 ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura,o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’art. 1 ,comma 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 mq.;
il volume d’affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994,il volume d’affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di all’articolo 34 comma 3 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8 ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 3 agosto 1969, adottato in attuazione dell’art. 13 della legge 2 luglio
1949, n. 408,e pubblicato nella G.U. n.218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.