Si suddividono in tre categorie. Misure ordinarie: potere del sindaco di sospendere ogni determinazione su domande presentate per non pregiudicare il Piano regolatore generale adottato; sono obbligatorie e non discrezionali e durano cinque anni; con l’approvazione perdono efficacia e non possono essere reiterate. Misure eccezionali: emesse dalla Regione, su proposta del Sindaco, per sospendere lavori di trasformazione del territorio in atto. Sono discrezionali. Misure legislative: previste da leggi ordinarie o regionali, introdotte dalla c.d. “legge Galasso” per l’inedificabilità di certe aree (vedi il Codice dei BB.CC.AA.PP.).