Strumento predisposto per consentire una definizione concordataria delle liti fiscali.
Con la conciliazione le parti fissano l’importo del tributo e delle altre somme dovute, estinguendo il contenzioso. Possono formare oggetto dell’accordo conciliativo tutte le controversie tributarie, purché si trovino nelle fase processuale di primo grado del giudizio, cioè siano pendenti, al momento dell’accordo, in Commissione Tributaria Provinciale. Il tentativo di conciliazione non è vincolante: il contribuente può tentare l’accordo e se non lo raggiunge può proseguire il contenzioso.